Art. 3.
(Rilevazione delle carenze organiche nella pubblica amministrazione).

      1. Sono istituite commissioni regionali per la rilevazione delle carenze di organico nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, con la partecipazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, che si avvalgono di organismi paritetici istituiti presso ciascuna pubblica amministrazione.
      2. Gli organismi paritetici trasmettono alla commissione regionale, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi alle carenze delle singole pubbliche amministrazioni.